FATTURA ELETTRONICA B2B TRA PRIVATI : Alcune informazioni per aderire alle normative.
Il 2017 porta l’avvento della fatturazione elettronica tra privati B2B ed è possibile esercitare tale opzione sino al 31 marzo 2017: di seguito alcune linee guida per usufruire correttamente dei vantaggi della fattura elettronica B2B evitando errori e sanzioni.
LA FATTURA ELETTRONICA:
La fattura elettronica è la semplice fattura che prima del 6 giugno del 2014 veniva prodotta in forma cartacea verso le PA.
La fattura, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R..633/72, contiene le seguenti indicazioni:
- Data di emissione;
- Numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- Numero di partita iva del soggetto cedente o prestatore;
- Numero di partita del soggetto cessionario o committente;
- Natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi formati oggetto dell’operazione;
Non è cambiato molto rispetto a quello che si faceva prima del 6 giugno del 2014. Già prima dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica, la fattura doveva contenere queste specifiche indicazioni, elementi per consentire il flusso regolarizzato del sistema di interscambio tra più soggetti, pubbliche amministrazioni ed aziende di qualsiasi dimensione.
L’obbligatorietà del 6 giugno del 2014 di produrre fatture in formato elettronicodigitale è stato previsto dal legislatore solo per le fatture emesse verso le PA. Le PA devono emettere, ricevere e trasmettere le fatture solo in formato digitale e, su richiesta degli interessati, devono conservare digitalmente per conto di quest’ultimi le fatture, come da ultima modifica del Codice dell’Amministrazione digitale D.lgs. 1792016.
Medusa Informatica già nel 2014 si è attivata per consentire a tutti i clienti coinvolti nei processi di fatturazione verso la PA di seguire le corrette regole per la gestione dei flussi. La nostra piattaforma di comunicazione e conservazione delle transazioni, gestisce ogni giorno la comunicazione verso le PA e la conservazione a norma di legge per un volume annuale di circa 30.000 fatture.
FATTURA ELETTRONICA B2B TRA PRIVATI:
Dal 1 gennaio 2017 per le aziende è facoltativo (si ipotizza diventerà obbligatorio a partire dal 2020), creare, emettere, trasmettere e conservare le Fatture elettroniche attive e passive B2B.
Con provvedimento n. 212804 del 1 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate, ha aggiunto dopo il punto 3 del provvedimento n. 182070 del 2016 il punto 3.4 disponendo che: “in fase di prima applicazione, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture riferite alle operazioni del periodo d’imposta 2017 e seguenti, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017.
I benefici fiscali derivanti dall’utilizzo del sistema di fatturazione elettronica B2B sono:
1) Poter inviare trimestralmente i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, come precisato dal D.lg. 193/2016 e dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182070.
2) Applicare il processo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio, (SDI) come utilizzato sin dal 2014 per le Fatture elettroniche PA.
La facoltà per il contribuente di inviare tramite Sistema di Interscambio le fatture elettroniche, dal 1 gennaio del 2017, comporta altresì una maggiore agevolazione, ovvero l’abolizione contestuale degli obblighi comunicativi dello spesometro, vale a dire dell’elenco di tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva.
Gli sgravi fiscali per chi aderisce alla fatturazione elettronica B2B:
1.Esclusione dalla trasmissione delle transazioni attraverso lo spesometro;
2.Esclusione dalla trasmissione delle comunicazioni operazioni blacklist;
3.Esclusione dalla trasmissione degli acquisti effettuati da operatori di San Marino;
4.Esclusione dalla trasmissione dei modelli Intrastat;
5.Esclusione dalla trasmissione dei contratti stipulati dalle società di leasing;
6.Diritto a ricevere rimborsi entro i 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;
7.Verifiche e controlli e accertamenti fiscali ridotti a 2 anni;
8.Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità;
9.Esonero dall’obbligo di registrare le fatture emesse e gli acquisti nell’apposito registro.
Importante dichiarare che conviene aderire al Dlgs 127/2015 invece che al Dlgs 193/2016.
Necessario applicare il processo di fatturazione elettronica per quanto indicato dal Dlgs 127/2015, inviando le fatture elettroniche tramite il collaudato Sistema di Interscambio già utilizzato per le fatture elettroniche verso la PA e inviando i dati e quindi le fatture passive che non transito dallo SD, all’Agenzia delle Entrate tramite il Provvedimento della stessa Agenzia del 28 Ottobre 2016. Questa considerazione vale ovviamente qualora tutte le fatture attive transitino per lo SDI.
Chi adotterà la fatturazione elettronica, già obbligatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione, potrà evitare la comunicazione trimestrale di cui al Dlgs 193/2016. È facile considerare quindi che molte aziende sceglieranno la strada della fatturazione elettronica che di fatto diventa un obbligo per usufruire dei vantaggi fiscali in quanto procedura più semplice, sicura e certa della comunicazione trimestrale. Quindi conviene esercitare l’opzione fornita dal Dlgs 127/2015. E’ possibile esercitare tale opzione fino al 31 marzo 2017 con la possibilità di usufruire di 15 giorni di tempo per correggere i dati trimestrali sui dati delle fatture e corrispettivi inviate. Nel caso ci siano eventuali errori nella comunicazione trimestrale dei dati, verranno applicate sanzioni ridotte anche per errori solo formali. Ad esempio per la mancata comunicazione di una fattura emessa si pagheranno 2 euro, fino a un massimo di 1.000 euro, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.
Alcune probabili domande:
- Per evitare lo spesometro cosa è necessario fare ?
Sia il ciclo attivo che quello passivo devono transitare attraverso il Sistema di Interscambio. Se si ha il lato attivo, non è necessario comunicare i dati all’AdE delle fatture attive che già transitano tramite SDI, ma sarà necessario soltanto per quelle passive.
- Si possono inviare tramite il SDI anche fatture elettroniche B2B privati a clienti esteri e quindi ad aziende estere ?
E’ necessario inserire nel codice nomenclatura IVA, IT per l’Italia, le due lettere EE.
Per evitare lo scarto del file xml perché sprovvisto di PEC o codice destinatario, è possibile indicare una PEC interna creata dall’azienda mittente ad hoc oppure un codice destinatario del proprio provider che fornisce il servizio di spedizione/ricezione fatture dallo SDI. Medusa Informatica può supportarvi con i propri servizi su questa procedura, dopodiche’ sarà trasmessa al cliente estero con le modalità “storiche” (Mail/ FAX/ Posta cartacea) già utilizzate.
- Come si Attiva e si Aderisce all’opzione della Fatturazione Elettronica B2B tra privati ai sensi del Dlgs 127/2015 ?
Esercitare correttamente l’opzione e quindi l’adesione alla Fatturazione Elettronica B2B tra privati prevede l’accesso tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali Entratel o FiscoOnline, anche tramite un incaricato, nella sezione Fattura Elettronica e Corrispettivi. Verificata la versione corretta del Web Browser, si potrà entrare nell’applicazione vera e propria della Fatturazione Elettronica PA tra Privati, dove è possibile gestire una serie di funzionalità e dove si può eserciatare la relativa opzione di adesione al Dlgs 127/2015.
I fornitori potranno inoltrare fatture elettroniche tramite SDI utilizzando la PEC destinatario. Dovranno produrre una fattura in formato XML B2B compliance, nel codice destinatario dovrà essere inserito il codice di Default : 0000000 e nel campo PEC l’indirizzo destinatario.
CONSERVAZIONE FATTURE B2B A CARICO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, MODALITA’ DA VALUTARE CON LE DOVUTE ATTENZIONI.
Dall’art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 225/2016, che modifica l’art. 21 del D.L. 78/2010, sugli obblighi di conservazione ai fini fiscali fissati dal DMEF 17/2014, un particolare intervento dell’Agenzia delle Entrate, fa presupporre che la conservazione digitale delle fatture elettroniche e degli altri documenti rilevanti ai fini fiscali venga assolta direttamente dall’Agenzia delle Entrate o per meglio dire da SOGEI, che gestisce il sistema di interscambio, ciò del tutto confermato dalla modifica del codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. 179/2016, secondo cui se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiede l’accesso al documento stesso.
Desideriamo segnalarvi questi punti:
1) Il codice dell’amministrazione digitale non può applicarsi ai documenti fiscali e contabili, in quando si rimanda al decreto speciale del ministero dell’economia e finanze.
2) Nel conservare un documento informatico per il quale la legge ne prevede la conservazione a norma, risultano necessari e non trascurabili gli obblighi fiscali e contabili di cui agli articoli 2220 e 2215 bis del codice civile.
3) Il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia Delle Entrate, può conservare solo fatture elettroniche XML verso la PA e verso B2B conforme alle specifiche, non è possibile quindi conservare gli altri documenti contabili, come ad esempio libri giornali, registri iva, etc…
CHI PUO’ EFFETTUARE LA CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA B2B?
Sono due le possibili scelte da parte del contribuente:
1) il servizio offerto gratuitamente dell’Agenzia delle Entrate, disponibile dal 1 luglio 2016, con la precisazione che l’unico formato accettato è XML e che il conservatore è lo stesso SOGEI, società in House del Ministero dell’Economia e delle Finanze e conservatore accreditato (solo per i documenti fatture attive/passive) con tutte le considerazionidi segnalate precedentemente.
2) il servizio di conservazione in house oppure il servizio in outsourcing fornito da Medusa Informatica con conseguente nomina del Responsabile per la Conservazione esterno all’Azienda cliente. Ciò in totale corrispondenza delle regole tecniche di cui al DPCM del 3 dicembre del 2013 e valido per qualsiasi documento fiscale prodotto. La migliore soluzione per agevolare la complessa interpretazione ed attuazione delle normative sempre in costante evoluzione, una gestione a nostro carico e compresa nel servizio.
I sistemi di “output management” di Medusa Informatica sono utilizzati quotidianamente nella gestione della fatturazione PA dai nostri clienti e nella conseguente conservazione a norma obbligatoria. Controlliamo i formati in emissione, la gestione dei flussi sulla piattaforma del Sistema di Interscambio, il ritorno delle informazioni da parte dei destinatari. Tutto a disposizione dei clienti sulle nostre piattaforme WEB di controllo ed esibizione.
Dal 2014 trattiamo processi di fatturazione elettronica verso le PA.
Siamo pronti anche per i processi B2B.
Incontriamoci per una analisi preventiva, potremo consigliarvi la migliore formula per aderire alle normative, assistervi nell’interpretazione e nell’adozione.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito all’evoluzione costante sulle normative.